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A Jenne inaugurata la sede dell’Itinerario culturale “Vie di Transumanza”

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Jenne – Lo scorso 23 Dicembre è stata inaugurata a Jenne (RM)  la Sede italiana dell’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa «Vie di Transumanza» , ospitata a titolo gratuito dal Comune di Jenne nel Palazzo del Comune Vecchio.

É inoltre stata inaugurata la Mostra «Gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa in Italia: un patrimonio europeo», del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che rimarrà aperta al pubblico presso la sede della Proloco di Jenne fino al prossimo 6 Gennaio.

L’evento culturale e turistico è stato realizzato dalle «Vie di Transumanza» in collaborazione con:

  • Ministero Italiano degli Affari Esteri; 
  • Associazione ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con con disabilità); 
  • Comune di Jenne; 
  • Associazione LUPA Libera Università Popolare dell’Agricoltura;

La mattina del sabato 23 Dicembre è stata realizzata una escursione guidata sui luoghi del tratturo, con partenza e ritorno al Rifugio Forestale Comunale della Piana di Fondi di Jenne, al termine della quale è stata offerta la “colazione del pastore”, ovvero una degustazione di prodotti della gastronomia locale con “pizze alla padella” e “fallone” (pizza di farina di granturco cotta sotto la brace) accompagnate con formaggi, coppiette di pecora (carne tagliata a strisce ed essiccata al vento dei Monti Simbruini) e “Cacchione”, il vino bianco prodotto sulla costa tirrenica in prossimità della stazione di arrivo del Tratturo Jenne-Anzio. Per finire biscotti secchi tipici della tradizione pastorale (giglietti e tortiglioni).

Ai partecipanti a mobilità ridotta è stata prestata assistenza qualificata da parte degli organizzatori.

La cerimonia di inaugurazione della sede italiana delle “Vie di Transumanza” è stata celebrata nel pomeriggio presso il Palazzo del Comune Vecchio di Jenne, con una tavola rotonda dedicata agli itinerari e ai cammini.

Sono intervenuti:

  • Giorgio Pacchiarotti, Sindaco di Jenne; 
  • Mariassunta Peci, Ministero Italiano della Cultura , Dirigente Ufficio UNESCO e Ufficio Relazioni Internazionali
  • Francisco Garcia Rodriguez, Presidente delle «Vie di Transumanza»;
  • Simona Messina, Segretario delle «Vie di Transumanza»;
  • Roberta Alberotanza, Consulente del Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Valutatore Esperto del Consiglio d’Europa 
  • Paolo Piacentini, Presidente Onorario di Federtrek Italia;
  • Francesco Spada, Coordinatore del Comitato Scientifico delle «Vie di Transumanza», Società Fitogeografica Svedese (Università di Uppsala);
  • Antonio Volpi, Presidente Associazione LUPA.

A conclusione della giornata il Comune di Jenne ha offerto una degustazione di ‘ndremmappi, piatto di pasta con farina semi-integrale condita con una salsa di aglio, pecorino, pomodoro e alici. La presenza del pesce nella gastronomia pastorale è il segno della contaminazione culturale innescata dalla pratica della transumanza, che in questo modo univa i territori montani con la pianura costiera.

Jenne ricorda “il volo degli angeli”

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Jenne – Appuntamento tra emozione, preghiera e  commemorazione Domenica 3 dicembre 2023 alle ore 11.00 presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo.

 

L’amministrazione comunale di Jenne unitamente al parroco  don Pietro intendono ricordare insieme alle famiglie  tutti i giovani jennesi prematuramente mancati dal 1970 ad oggi che riposano nel nostro cimitero. 

Ci ritroveremo in un momento di preghiera, di ricordo e di speranza.

Un modo per tenere ancora le loro lampade accese, onorandone la memoria in una celebrazione per ricordare il volo dei nostri angeli.

 

Il Sindaco e l’amministrazione comunale con don Pietro invitano tutti a partecipare alla celebrazione liturgica!

“Nessuno muore, finchè vive nel cuore di chi resta”

 

Jenne festeggia l’unità nazionale e le Forze Armate

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Jenne – Grande attesa per Sabato 4 novembre 2023: appuntamento per la celebrazione dell’unità nazionale e festa delle forze armate. Alle ore 10.50 raduno presso il piazzale antistante il comune

Ore 11.00: Celebrazione della S. Messa solenne presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo

a seguire : Deposizione della Corona di alloro presso il Monumento ai Caduti di Jenne con l’allocuzione ufficiale di rito del Sindaco Giorgio PACCHIAROTTI

 

Saranno presenti anche i militari jennesi sia attualmente in servizio che in congedo, ai quali , al termine della cerimonia, sarà offerto il pranzo dall’Amministrazione comunale

 

-L’accompagnamento musicale è curato dalla Banda F. Massimi di Jenne-

Il sindaco e l’amministrazione comunale invita tutti a partecipare.

Di seguito la locandina evento

Convocato il Consiglio Comunale di Jenne in sessione d’urgenza

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Jenne – Il sindaco Giorgio Pacchiarotti, con proprio provvedimento ha convocato il consiglio comunale in sessione d’urgenza per sabato 30 settembre 2023 alle ore 11 presso la sala consiliare dell’ente.

All’approvazione della civica assise, l’approvazione di un importante statuto e conseguente autorizzazione alla firma relativa al fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 2027-2027 del Lazio – costituzione gruppo di azione locale dell’Aniene, monti Prenesstini e Valle del Giovenzano Gal Anius Pregius.

IT-Alert, nel Lazio rinviati i test sperimentali d’allerta a causa previsto maltempo

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Jenne – A causa dell’allerta gialla per temporali, in previsione su tutto il territorio del Lazio, è stato disposto il rinvio a data da destinarsi del test di IT-Alert già programmato per  domani giovedì 21 settembre 2023 , intorno alle ore 12. Successivamente sarà resa nota la nuova data.

“IT-alert” è un nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.La sperimentazione, già avviata in altre regioni italiane e che interesserà tutto il territorio nazionale, servirà a mettere a punto il sistema e a verificare eventuali criticità. Lo ha reso noto la Città Metropolitana di Roma Capitale

Gemellaggio con Montegalda, accolto a Jenne l’assessore Roberto Tonello

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JENNE – L’assessore ai Lavori pubblici e gemellaggi del comune di Montegalda (Vicenza) Roberto Tonello ha fatto visita a Jenne. Come noto i due comuni  (Jenne e Montegalda) sono gemellati sulle orme di Antonio Fogazzaro. (Clicca qui per leggere l’articolo del 20 Aprile 2023). Tonello ha visitato il borgo soggiornandovi per un giorno ed ha espresso al sindaco Giorgio Pacchiarotti tutto il suo apprezzamento per la bellezza del borgo, perla della Valle Aniene.  Tonello ha apprezzato i prodotti tipici locali jennesi, ed ha visitato la Biblioteca gestita dall’Associazione culturale “Antonio Fogazzaro” di Jenne.

In tale occasione all’assessore Tonello è stata illustrata l’attività culturale che sarà a breve intrapresa dall’amministrazione comunale con il premio letterario dedicato proprio alla figura di Fogazzaro che si svolgerà il 2 settembre 2023 alle ore 18.00 presso la Chiesa di Sant’Andrea Aspostolo in Jenne.

A breve è prevista a Jenne anche la visita del sindaco di Montegalda Andrea Nardin che è anche presidente della Provincia di Vicenza, sempre in ragione del gemellaggio istituito ufficialmente.

“Con Montegalda – spiega il sindaco Giorgio Pacchiarotti – abbiamo trovato molte convergenze sulle orme del noto scrittore Antonio Fogazzaro, ed il percorso di gemellaggio servirà a promuovere reciprocamente i rispettivi comuni con interscambio di iniziative culturali e di grande interesse sociale. Le realtà sono distanti sono il profilo geografico, ma accomunate fortemente dalla storia e dalla cultura del Fogazzaro stesso”.

(nella foto: il sindaco Pacchiarotti, l’Assessore Tonello, il vice sindaco Lauri)

Nozze di titanio a Jenne per gli sposi Giuseppina ed Enzo Volpi

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JENNE 20 AGO 2023 – Questa mattina dopo settant’anni esatti, Giuseppina Camilli ed Enzo Volpi tra la commozione generale hanno festeggiato i loro settant’anni di matrimonio. Ebbero ad unirsi proprio nella Chiesa di Sant’Andrea apostolo il 20 agosto 1953. Ed in questo luogo sacro le fedi sono state nuovamente benedette e gli sposi hanno riconfermato la loro promessa d’amore.

Al termine della funzione religiosa il sindaco Giorgio Pacchiarotti ha significato alla coppia i più cari auguri di tutta la comunità jennese, il primo cittadino li ha portati come esempio di vita e rettitudine in questa lunga unione che ancora oggi è forte e salda più che mai.

Giuseppina ed Enzo sono stati accompagnati dai figli Pino ed Antonio e dai nipoti Elisa e Lorenzo nonchè dalla pronipote Chiara, e dai familiari.

Il Sindaco Giorgio Pacchiarotti, il vice sindaco Cristiano Lauri e l’amministrazione tutta rivolge gli auguri di ogni bene alla splendida coppia!

Il nuovo “assegno di inclusione”: tutte le info

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Roma 1 Ago 2023 – Il c.d. “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l’Assegno di inclusione.


Cos’è

L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.


A chi è destinato

L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.


I diversi requisiti

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

Requisiti economici

Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Elementi che determinano il reddito familiare

Scheda ADI per gli elementi del reddito familiare

Requisiti patrimoniali

  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere. 

Ulteriori condizioni

Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.


La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza, di cui all’art. 2, comma 4 è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:

Scala equivalenza scheda ADI

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche non continuativi.


Beneficio economico

L’importo dell’Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.


Carta di inclusione

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione“, con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.


Come richiederlo

L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l’INPS.


Variazione per attività lavorativa

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. Entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà darne comunicazione all’INPS, che comunque acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie; l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, è comunicato all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.  Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. A tale fine, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.


Altre variazioni

È fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficioentro quindici giorni dall’evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.


Obblighi percorso scolastico

Ai beneficiari della misura si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tema di iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Tale disposizione riguarda i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione.


Patto di attivazione digitale

L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del patto di attivazione digitale. Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.


Percorso di inclusione sociale e lavorativa

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

I servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (di cui all’art. 6 del Decreto Lavoro), vengono avviati ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale.

Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso:

  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
  • i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.


Offerte di lavoro e compatibilità con Assegno di inclusione

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Incentivi per chi assume

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato (e nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi), è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesil’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.


Sanzioni e decadenza

Sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di falsa documentazione, di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rende dichiarazioni false o omette informazioni pertinenti al fine di percepire l’Assegno di inclusione è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio, anche a seguito di attività irregolari o altre informazioni relative al mantenimento del beneficio, comporta la reclusione da 1 a 3 anni. È prevista la decadenza dal beneficio e condanna alla restituzione di quanto percepito per chi è condannato in via definitiva anche a seguito di patteggiamento per aver illecitamente ottenuto il beneficio o per qualsiasi delitto non colposo con pena non inferiore a un anno. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione e l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione.

In sintesi, il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un componente:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 4, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all’art. 9 del D.L. Lavoro 2023;
  • non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Convocato il consiglio comunale di Jenne

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Jenne 24 lug 2023 – Con provvedimento del sindaco Giorgio Pacchiarotti è stato convocato il consiglio comunale, in prima convocazione, in data 28 luglio 2023 alle ore 17:00 e in seconda convocazione, in data 29 luglio 2023 alle ore 11:00,  per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali della seduta precedente.
2. Surroga del Consigliere deceduto.
3. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento – Esercizio finanziario 2023. Art.
193 – Art 175 c 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
4. Regolamento degli incentivi per attività tecniche. Approvazione

 

 

Acconto IMU 2023, a Jenne le aliquote restano invariate senza aumenti

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Jenne – Venerdì 16 giugno è il termine ultimo per versare la prima rata dell’imposta municipale propria (Imu), il cui saldo dovrà essere effettuato entro il 18 dicembre 2023, in quanto il 16 cade di sabato. Il tributo locale è dovuto per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali (a meno che non siano di lusso), di aree fabbricabili e di terreni agricoli, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti a pagare l’imposta locale, inoltre, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario – nel caso di concessione di aree demaniali – e il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Nel comune di Jenne l’aliquota applicabile è del 9.8 per mille, nessun aumento è stato infatti disposto dall’Amministrazione comunale.

Introdotta nel 2012 dal Dl n. 201/2011, in sostituzione della vecchia Ici, e attualmente regolata dal Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 738 e seguenti, legge n. 160/2019) l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nel dettaglio, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dello stesso mese va computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si attribuisce all’acquirente e, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico.

L’Imu, come detto, può essere assolta in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione di aliquote e regolamenti pubblicati nella sezione Imu sul sito del dipartimento delle Finanze il 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, per il versamento del saldo, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. È, comunque, possibile togliersi il pensiero, effettuando il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

L’imposta municipale propria si può pagare tramite F24, utilizzando i codici tributo istituiti, al tempo, con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e 33/2013 o, in alternativa, con il bollettino, messo a disposizione gratuitamente da Poste italiane spa presso tutte le proprie agenzie, che riporta il numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per quasi tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a “Pagamento Imu”.
A tal proposito, i Comuni possono richiedere alle Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i dati identificativi di chi deve effettuare il versamento.
Il pagamento dell’Imu tramite bollettino postale deve essere effettuato distintamente per ogni Comune sul cui territorio sono situati gli immobili. Vale a dire che, se si possiedono fabbricati in Comuni diversi, sarà necessario compilare tanti bollettini quanti sono i Comuni “ospitanti”: sul modulo prestampato c’è spazio per un unico codice catastale.

Dicevamo che l’Imu si applica in quasi tutti i Comuni italiani, sì, perché resta l’autonomia impositiva del Friuli Venezia Giulia e delle due province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali, in particolare, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imis e l’Imi, anch’esse pagabili con l’F24 utilizzando gli appositi codici tributo.

Come giungere all’Imu dovuta
L’imposta municipale propria si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare tipologia dalla legge, la quale ne ha prevista una “standard” che, però, può essere modificata, con delibera da pubblicare sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, dal singolo Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o al momento dell’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
–  zona territoriale di ubicazione
– indice di edificabilità
–  destinazione d’uso consentita
–  oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
–  prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.