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Nozze di titanio a Jenne per gli sposi Giuseppina ed Enzo Volpi

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JENNE 20 AGO 2023 – Questa mattina dopo settant’anni esatti, Giuseppina Camilli ed Enzo Volpi tra la commozione generale hanno festeggiato i loro settant’anni di matrimonio. Ebbero ad unirsi proprio nella Chiesa di Sant’Andrea apostolo il 20 agosto 1953. Ed in questo luogo sacro le fedi sono state nuovamente benedette e gli sposi hanno riconfermato la loro promessa d’amore.

Al termine della funzione religiosa il sindaco Giorgio Pacchiarotti ha significato alla coppia i più cari auguri di tutta la comunità jennese, il primo cittadino li ha portati come esempio di vita e rettitudine in questa lunga unione che ancora oggi è forte e salda più che mai.

Giuseppina ed Enzo sono stati accompagnati dai figli Pino ed Antonio e dai nipoti Elisa e Lorenzo nonchè dalla pronipote Chiara, e dai familiari.

Il Sindaco Giorgio Pacchiarotti, il vice sindaco Cristiano Lauri e l’amministrazione tutta rivolge gli auguri di ogni bene alla splendida coppia!

Il nuovo “assegno di inclusione”: tutte le info

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Roma 1 Ago 2023 – Il c.d. “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l’Assegno di inclusione.


Cos’è

L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.


A chi è destinato

L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.


I diversi requisiti

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

Requisiti economici

Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Elementi che determinano il reddito familiare

Scheda ADI per gli elementi del reddito familiare

Requisiti patrimoniali

  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere. 

Ulteriori condizioni

Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.


La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza, di cui all’art. 2, comma 4 è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:

Scala equivalenza scheda ADI

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche non continuativi.


Beneficio economico

L’importo dell’Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.


Carta di inclusione

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione“, con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.


Come richiederlo

L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l’INPS.


Variazione per attività lavorativa

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. Entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà darne comunicazione all’INPS, che comunque acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie; l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, è comunicato all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.  Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. A tale fine, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.


Altre variazioni

È fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficioentro quindici giorni dall’evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.


Obblighi percorso scolastico

Ai beneficiari della misura si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tema di iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Tale disposizione riguarda i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione.


Patto di attivazione digitale

L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del patto di attivazione digitale. Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.


Percorso di inclusione sociale e lavorativa

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

I servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (di cui all’art. 6 del Decreto Lavoro), vengono avviati ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale.

Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso:

  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
  • i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.


Offerte di lavoro e compatibilità con Assegno di inclusione

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Incentivi per chi assume

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato (e nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi), è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesil’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.


Sanzioni e decadenza

Sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di falsa documentazione, di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rende dichiarazioni false o omette informazioni pertinenti al fine di percepire l’Assegno di inclusione è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio, anche a seguito di attività irregolari o altre informazioni relative al mantenimento del beneficio, comporta la reclusione da 1 a 3 anni. È prevista la decadenza dal beneficio e condanna alla restituzione di quanto percepito per chi è condannato in via definitiva anche a seguito di patteggiamento per aver illecitamente ottenuto il beneficio o per qualsiasi delitto non colposo con pena non inferiore a un anno. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione e l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione.

In sintesi, il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un componente:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 4, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all’art. 9 del D.L. Lavoro 2023;
  • non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Convocato il consiglio comunale di Jenne

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Jenne 24 lug 2023 – Con provvedimento del sindaco Giorgio Pacchiarotti è stato convocato il consiglio comunale, in prima convocazione, in data 28 luglio 2023 alle ore 17:00 e in seconda convocazione, in data 29 luglio 2023 alle ore 11:00,  per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali della seduta precedente.
2. Surroga del Consigliere deceduto.
3. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento – Esercizio finanziario 2023. Art.
193 – Art 175 c 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
4. Regolamento degli incentivi per attività tecniche. Approvazione

 

 

Acconto IMU 2023, a Jenne le aliquote restano invariate senza aumenti

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Jenne – Venerdì 16 giugno è il termine ultimo per versare la prima rata dell’imposta municipale propria (Imu), il cui saldo dovrà essere effettuato entro il 18 dicembre 2023, in quanto il 16 cade di sabato. Il tributo locale è dovuto per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali (a meno che non siano di lusso), di aree fabbricabili e di terreni agricoli, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti a pagare l’imposta locale, inoltre, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario – nel caso di concessione di aree demaniali – e il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Nel comune di Jenne l’aliquota applicabile è del 9.8 per mille, nessun aumento è stato infatti disposto dall’Amministrazione comunale.

Introdotta nel 2012 dal Dl n. 201/2011, in sostituzione della vecchia Ici, e attualmente regolata dal Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 738 e seguenti, legge n. 160/2019) l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nel dettaglio, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dello stesso mese va computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si attribuisce all’acquirente e, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico.

L’Imu, come detto, può essere assolta in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione di aliquote e regolamenti pubblicati nella sezione Imu sul sito del dipartimento delle Finanze il 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, per il versamento del saldo, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. È, comunque, possibile togliersi il pensiero, effettuando il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

L’imposta municipale propria si può pagare tramite F24, utilizzando i codici tributo istituiti, al tempo, con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e 33/2013 o, in alternativa, con il bollettino, messo a disposizione gratuitamente da Poste italiane spa presso tutte le proprie agenzie, che riporta il numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per quasi tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a “Pagamento Imu”.
A tal proposito, i Comuni possono richiedere alle Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i dati identificativi di chi deve effettuare il versamento.
Il pagamento dell’Imu tramite bollettino postale deve essere effettuato distintamente per ogni Comune sul cui territorio sono situati gli immobili. Vale a dire che, se si possiedono fabbricati in Comuni diversi, sarà necessario compilare tanti bollettini quanti sono i Comuni “ospitanti”: sul modulo prestampato c’è spazio per un unico codice catastale.

Dicevamo che l’Imu si applica in quasi tutti i Comuni italiani, sì, perché resta l’autonomia impositiva del Friuli Venezia Giulia e delle due province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali, in particolare, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imis e l’Imi, anch’esse pagabili con l’F24 utilizzando gli appositi codici tributo.

Come giungere all’Imu dovuta
L’imposta municipale propria si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare tipologia dalla legge, la quale ne ha prevista una “standard” che, però, può essere modificata, con delibera da pubblicare sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, dal singolo Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o al momento dell’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
–  zona territoriale di ubicazione
– indice di edificabilità
–  destinazione d’uso consentita
–  oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
–  prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Settantasette anni fà nasceva la Repubblica Italiana: la storia

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Jenne 2 giu 2023 – Oggi ricorre il 77mo anniversario della istituzione della Repubblica Italiana.

Il 2 giugno 1946 si svolse infatti  il referendum sulla forma istituzionale dello Stato, che con il voto popolare condusse alla nascita della Repubblica e alla elezione di un’Assemblea Costituente, a conclusione di un complesso periodo di transizione segnato dalle azioni di movimenti e partiti antifascisti e dall’avanzata degli alleati in un Paese diviso e devastato dalla guerra.

Istruzioni su Come si votaGli italiani, e per la prima volta le italiane, convocati alle urne per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere i deputati dell’Assemblea Costituente cui spetterà il compito di redigere la nuova carta costituzionale, furono chiamati a cooperare  alla fondazione di una idea di cittadinanza repubblicana che trovò nella Costituzione una delle massime espressioni.

Esaurito il ventennio di dittatura fascista, per la prima volta la società italiana viveva l’esperienza di libere elezioni a suffragio universale maschile e femminile, seppure in un Paese allora ancora profondamente diviso sulla questione istituzionale.

Esisteva una spaccatura profonda, fortemente disegnata su basi geografiche, tra il Nord a maggioranza repubblicana ed il Sud a maggioranza monarchica,  nonostante che gli eventi dell’ultimo ventennio –  ed in particolare la sconfitta, il proclama di armistizio reso noto l’8 settembre 1943 dal Capo del Governo Pietro Badoglio, la fuga dalla Capitale dei vertici militari, dello stesso Badoglio, del Re Vittorio Emanuele III e di suo figlio Umberto, lo stato delle forze armate italiane lasciate allo sbando, la guerra civile che divideva l’Italia – avessero oramai reso improrogabile la scelta di una profonda cesura con il passato.

La questione istituzionale emergeva con forza e imponeva l’ esigenza di superare Scheda elettorale per il referendumdrasticamente un modello  politico-culturale che affidava alla continuità dinastica della monarchia sabauda la tutela ed il mantenimento dei valori nazionali più tradizionali e conservatori.

Il 9 maggio 1946 il re Vittorio Emanuele III (cui si imputava la responsabilità di avere consentito l’irrompere del fascismo) abdicò in favore del figlio Umberto, già nominato Luogotenente nel giugno 1944. Una decisione rivelatasi sin dal suo nascere tardiva e assolutamente inadeguata rispetto alle aspettative dei partiti aderenti al Comitato di Liberazione Nazionale.

Fu questo il periodo in cui un anelito di libertà e progresso si andarono diffondendo in Italia. Cancellate le “leggi fascistissime” – che avevano consentito la liquidazione di tutti i partiti all’infuori di quello fascista,  lo scioglimento dei sindacati socialisti e cattolici, la soppressione della libertà di stampa, fino alla trasformazione di fatto dell’ordinamento giuridico del Regno d’Italia in uno stato autoritario -, risorsero le organizzazioni politiche e sindacali, i giornali si moltiplicarono con la creazione di nuove testate, le associazioni culturali ripresero vita.

 

Lo spoglio delle schede del ReferendumL’affluenza al voto fu altissima.

Nel 1946 gli aventi diritto al voto erano 28 milioni (28.005.449), i votanti furono quasi 25 milioni (24.946.878), pari all’89,08%. I voti validi 23.437.143, di questi 12.718.641 (pari al 54,27%) si espressero a favore della Repubblica, 10.718.502 (pari al 45,73%) a favore della Monarchia.

I giornali, e il dato è confermato dai risultati diramati dal Ministero dell’Interno, registravano un’affluenza alle urne che di provincia in provincia variava dal 75% al 90% degli aventi diritto.

Nella realtà, guardando alla concretezza dei numeri, la frattura dell’elettorato sulla questione istituzionale fu radicale. Le ragioni furono certamente fondate sulle incognite politiche e socio-economiche che la scelta repubblicana per molti rappresentava, ma anche legate alle disparità con cui la dura esperienza della guerra aveva toccato le diverse zone del Paese e i diversi strati della popolazione, oltre che dettate dal radicamento di una istituzione comunque identificata da molti con la propria idea di nazione.
Il passaggio dalla monarchia alla Repubblica avvenne in un clima di tensione, tra polemiche sulla regolarità del referendum, accuse di brogli, polemiche sulla stampa, ricorsi e reclami.

In virtù dei risultati ed esaurita la valutazione dei ricorsi, il 18 giugno 1946 la Corte di Cassazione proclamò in modo ufficiale la nascita della Repubblica Italiana.

L’Italia cessava di essere una monarchia e diventava una Repubblica.

 

Prima pagina del Corriere della seraIl 2 giugno 1946 gli italiani votarono anche per l’Assemblea costituente. Il risultato elettorale vide l’affermazione dei tre grandi partiti di massa: la Democrazia cristiana conquistava la maggioranza relativa dell’Assemblea (35,21 %), mentre il Partito socialista e il Partito comunista raggiungevano insieme il 39,61 %. I tre maggiori partiti ottenevano complessivamente circa il 75% dei suffragi. Si affermavano le forze politiche legate alla tradizione popolare del movimento cattolico e del movimento socialista. Le elezioni evidenziavano anche il massiccio ridimensionamento delle forze di ispirazione liberale, che sino all’avvento del fascismo avevano dominato la vita politica nazionale.

 

 

 

 

Dai giornali affissi al muro alcuni apprendono il risultato elettorale del ReferendumLe donne ebbero un ruolo ed un peso determinanti, votarono infatti 12.998.131 donne, contro 11.949.056 di uomini.

Già all’inizio  del 1945, con il Paese diviso dalla Linea Gotica ed il Nord sottoposto all’occupazione tedesca, il Governo Bonomi aveva emanato un decreto che riconosceva il diritto di voto alle donne (decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n.23), in  risposta alla forte mobilitazione delle associazioni femminili interessate al voto : il Comitato femminile della Democrazia Cristiana – CIF, l’Unione Donne Italiane – UDI, il Gruppo femminile del Partito Repubblicano, la Federazione Italiana Laureate Diplomate Istituti Superiori – FILDIS, i Gruppi femminili degli altri partiti aderenti al Comitato di Liberazione Nazionale.

In realtà il voto del 2 giugno costituiva il punto di approdo di un processo di transizione che in Italia si era avviato già  a partire dalla caduta del fascismo, il 25 luglio 1943.

Il processo di liberazione dalla occupazione tedesca e la ripresa democratica con i governi del CLN, che guidarono il Paese fin dalla primavera del 1944, vennero subito a coagularsi attorno ai due obiettivi fondamentali : la soluzione della questione istituzionale e l’approvazione della nuova Costituzione da parte di un’assemblea liberamente eletta.

In un primo momento, il 25 giugno 1944, pochi giorni dopo la liberazione di Roma, il Governo Bonomi stabiliva che alla fine della guerra sarebbe stata eletta a suffragio universale, diretto e segreto, un’assemblea Costituente per scegliere la forma dello Stato e dare al Paese una nuova costituzione (DLLgt 151\ 1944).

Successivamente, il 16 marzo 1946, il governo De Gasperi, dopo aver sancito il suffragio universale e  riconosciuto il diritto di voto alle donne, integrava e modificava la normativa precedente, limitando i poteri dell’Assemblea Costituente alla stesura della nuova Carta fondamentale, affidando ad un referendum popolare la decisione sulla forma istituzionale dello Stato ed aggiungendo che, qualora la maggioranza degli elettori votanti si fosse pronunziata a favore della Repubblica, l’Assemblea Costituente, come suo primo atto, avrebbe eletto il Capo Provvisorio dello Stato (DLLgt 98\1946). Nello stesso giorno  il Governo definiva le norme che regolavano le votazioni per il referendum e l’Assemblea Costituente da eleggersi con sistema proporzionale. La legge elettorale del 23 aprile 1946 suddivideva l’Italia in 32 collegi elettorali, nei quali eleggere 573 deputati (in realtà ne sarebbero stati eletti 556, poiché non vennero effettuate elezioni nell’area di Bolzano e nel collegio Trieste e Venezia Giulia – Zara, ancora sottoposte alla giurisdizione del Governo Militare Alleato), e affidava alla Corte di Cassazione il controllo e la proclamazione dei risultati.

Seduta inauguraleÈ in questo clima che maturò la concessione del voto alle donne e il 2 giugno 1946 tutte le donne italiane poterono recarsi alle urne ed essere elette in elezioni politiche.

Sui banchi dell’Assemblea Costituente sedettero le ventuno “prime parlamentari”, denominate, allora, “Madri Costituenti”, assai attente a non deludere le  speranze delle italiane, comprese le aspettative delle donne che da partigiane, staffette, antifasciste avevano contribuito alla Liberazione. Delle Costituenti,  nove provenivano dalla DC (Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Maria Federici Agamben, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Maria Nicotra Verzotto, Vittoria Titomanlio), nove dal PCI (Adele Bej Ciufoli, Nadia Gallico Spano, Nilde Jotti, Teresa Mattei, Angiola Minella Molinari, Rita Montagnana Togliatti, Teresa Noce Longo, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi), due dal PSIUP (Angelina Merlin e Bianca Bianchi) ed una dal partito dell’Uomo Qualunque (Ottavia Penna Buscemi). Cinque di loro sarebbero entrate nella “Commissione dei 75”, incaricata di scrivere la Carta costituzionale : Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Merlin, Teresa Noce e Nilde Jotti.

Trent’anni più tardi, Nilde Jotti sarebbe stata la prima donna a ricoprire, per tre legislature, dal 1979 al 1992, la carica di Presidente della Camera dei deputati, una delle cinque più alte cariche dello Stato mai ricoperte precedentemente da una donna.

 

“E le italiane – avrebbe scritto Tina Anselmi, ricordando il 2 giugno – fin dalle prime elezioni, parteciparono in numero maggiore degli uomini, spazzando via le tante paure di chi temeva che fosse rischioso dare a noi il diritto di voto perché non eravamo sufficientemente emancipate. Non eravamo pronte. Il tempo delle donne è stato sempre un enigma per gli uomini. E tuttora vedo con dispiacere che per noi gli esami non sono ancora finiti. Come se essere maschio fosse un lasciapassare per la consapevolezza democratica !”;

I giorni, estremamente confusi e drammatici, immediatamente successivi alla proclamazione dei risultati del referendum, videro l’assunzione da parte di Alcide De Gasperi dei poteri di Capo provvisorio dello Stato (nella notte fra il 12 ed il 13 giugno), la partenza di Umberto II dall’Italia per l’esilio in Portogallo (il 13 giugno) e la proclamazione definitiva dei risultati da parte della Corte di Cassazione (il 18 giugno).

“Il Consiglio dei Ministri – si legge nel Comunicato redatto in chiusura della seduta del 10 giugno – riafferma che la proclamazione dei risultati del Referendum, fatta il 10 giugno dalla Corte di Cassazione nelle forme e nei termini dell’art. 17 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219, ha portato automaticamente alla instaurazione di un regime transitorio durante il quale, fino a quando l’Assemblea Costituente non abbia nominato il Capo provvisorio dello Stato, l’esercizio delle funzioni del Capo dello Stato medesimo spetta “ope legis” al Presidente del Consiglio in carica. Tale situazione costituzionale, creata dalla volontà sovrana del popolo nelle forme previste dalle leggi luogotenenziali, non può considerarsi modificata dalla comunicazione odierna di Umberto II al Presidente del Consiglio. Il Governo, sapendo di poter contare sul senso di responsabilità di tutti gli organi dello Stato, rinnova il suo appello ai cittadini perché, nel momento attuale, decisivo per le sorti del Paese all’interno come nei rapporti internazionali, lo sorreggano concordemente con la loro vigile disciplina e il loro operante patriottismo, nel compito di assicurare la pacificazione e l’unità nazionale”.

Prima pagina del Corriere della Sera - De Nicola Capo provvisorio dello StatoIl 25 giugno 1946 iniziarono anche i lavori della Costi­tuente, la quale, il 28, elesse Enrico De Nicola – giurista, esponente della cultura politica liberal-democratica e presidente della Camera dal 1920 al 1923 – a Capo provvisorio dello Stato e circa quindici giorni dopo votò la fiducia al secondo governo De Gasperi, sostenuto dai tre maggiori partiti (DC, PCI, PSI).

 

 

Antonio Fogazzaro nella storia de: “Il Santo”: protagonista Jenne e Valle dell’Aniene

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Jenne – Antonio Fogazzaro è stato un importante scrittore italiano, nato il 25 marzo 1842 a Vicenza ed ivi deceduto il 7 marzo 1911. È noto soprattutto per i suoi romanzi, che affrontano temi come l’amore, la religione e la politica. Fogazzaro è considerato un autore di transizione tra il romanticismo e il simbolismo. Tra le sue opere più famose vi è il romanzo “Il piccolo mondo antico” (1895), ambientato nella provincia veneta durante l’epoca del Risorgimento. Questo romanzo racconta la storia d’amore impossibile tra un ufficiale dell’esercito italiano e una donna di origine austriaca. Un’altra opera significativa di Fogazzaro è “Piccolo mondo moderno” (1901), seguito de “Il piccolo mondo antico”, in cui l’autore esplora i cambiamenti sociali e politici che avvengono in Italia alla fine del XIX secolo. Fogazzaro era anche un fervente cattolico, e la sua fede religiosa ha influenzato gran parte della sua produzione letteraria. In opere come “Malombra” (1881) e “Il Santo” (1905), affronta temi spirituali e morali. La figura di Antonio Fogazzaro è ancora apprezzata nella letteratura italiana e la sua produzione continua ad essere studiata e letta oggi.

 

 

 

FOGAZZARO E JENNE NELLA STORIA DE “IL SANTO”

Nel 1905, lo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro (1842-1911) pubblicò il romanzo “Il Santo”. La storia racconta l’ascesi mistica di Piero Maironi, che, dopo una vita dissoluta, fugge dal mondo per diventare monaco benedettino e pregare, lavorare, meditare, espiando le sue colpe nella pace e nell’isolamento del convento; screditato e osteggiato dalle autorità ecclesiastiche per le sue idee di rinnovamento, sarà costretto a lasciare il suo rifugio, morendo a Roma. Il romanzo fu messo all’Indice dei libri proibiti dalla reazione antimodernista di Papa Pio X.
La storia si svolge quasi interamente a Jenne e Subiaco, ma non mancano riferimenti ad altri piccoli centri della Valle dell’Aniene e alla valle stessa, rigogliosa e immersa nel silenzio.
Lo scrittore visitò i luoghi, prima di descriverli. Nel 1903, infatti, scrisse all’amico Tommaso Gallarati Scotti: “Per maggio o giugno medito un breve soggiorno a Subiaco” e, ancora: “Oggi sono andato a piedi sino a Jenne, una passeggiata di cinque buone ore, fra l’andata e il ritorno, per la selvaggia valle dell’Aniene. Che miseria di paese e che gentilezza di sangue!”.

Dal romanzo:
“L’orizzonte ardeva, dietro il prossimo Subiaco, sulla obliqua fuga dei monti Sabini che da Rocca di Canterano e Rocca di Mezzo vanno verso Rocca San Stefano. Subiaco, l’aguzza catasta di case e casupole grigie che si appunta nella Rocca del Cardinale, si era velata di ombra; non si moveva fronda degli ulivi affollati a tergo della villetta rossa dalle persiane verdi, ritta in testa dello scoglio tondo cui la pubblica via cinge al piede; non si moveva fronda della gran quercia pendente al suo fianco, sopra il piccolo oratorio antico di S. Maria della Febbre. L’aria, odorata d’erbe selvagge e di pioggia recente, spirava fresca da Monte Calvo. Erano le sette e un quarto. Nella conca bella che l’Aniene riga le campane suonarono; prima la grossa di Sant’Andrea, poi le querule di Santa Maria della Valle e in alto, a destra, dalla chiesetta bianca presso la grande macchia, quelle dei Cappuccini, poi altre ancora, lontane”.
[…]

“L’abate Marinier intendeva recarsi l’indomani a Santa Scolastica e al Sacro Speco; poi, forse, ritornare a Roma per Olevano e Palestrina, una via nuova per lui. Chi gliela poteva indicare di
lì? Gliela indicò don Clemente. Era la stessa che aveva percorso venendo da Subiaco. Passava lì sotto, valicava l’Aniene poco piùa sinistra, sul ponte di S. Mauro, volgeva a destra, saliva verso i
monti Affilani, là di fronte. L’aria veniva, odorata di boschi, dalla gola stretta ond’esce il fiume sonoro sotto i Conventi. Il cielo era coperto, salvo sul Francolano. Là sopra il gran monte nero tremolavano due stelle. Minucci le mostrò a di Leynì. «Guardi» diss’egli «quelle due stelline come sfavillano! Dante le direbbe le fiammelle di San Benedetto e di Santa Scolastica che sfavillano
vedendo nell’ombra un’anima simile ad esse.”
[…] “Il rombo dell’Aniene, questo? No, il ruggito dell’Abisso trionfante. Non credeva interamente a quello che vedeva, a quello che udiva, ma tremava come una festuca nel vento e le miriadi di spilli gli camminavano per tutta la persona. Cercò svincolar i piedi dai viluppi di serpi, non gli riuscì. Dal terrore alla collera: «devo potere!» esclamò, forte. Dalla gola fosca di Jenne gli rispose il sordo rumor del tuono. Guardò a quella volta. Un lampo aperse le nubi sopra il negrore del monte Preclaro e sparì. Benedetto si provò di levar i piedi dalle serpi e ancora la leonina voce del tuono lo minacciò”.
[…] “Oltrepassata la croce, montarono in faccia al cielo aperto, fra i dorsi verdi pendenti alla conca romita di Jenne, incoronata là di fronte dalla povera greggia di casupole che il campanile governa. Giovanni era stato a Jenne altre volte e non gli parve diversa perché ora vi dimorasse un Santo e vi si operassero miracoli. Sua moglie, che ci veniva per la prima volta, ebbe l
’impressione di un luogo spirante raccoglimento religioso per quel senso di altezza non suggerito da vedute lontane, per quel cielo profondo dietro il villaggio, per la solitudine, per il silenzio”.

Jenne e Montegalda, si rafforza l’amicizia: incontro a Roma di Nardin con Pacchiarotti e Lauri

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JENNE   – Si è svolto ieri sera a Roma un proficuo incontro-confronto al quale hanno presenziato il sindaco di Montegalda e presidente della Provincia di Vicenza Andrea NARDIN, con il sindaco di Jenne Giorgio PACCHIAROTTI ed il vice sindaco del medesimo comune Cristiano LAURI.

L’occasione romana è stata propizia per rafforzare ulteriormente il legame tra le due realtà: quella jennese con Montegalda e per il comune denominatore del grande Antonio Fogazzaro. Di recente, come noto infatti il comune di Montegalda ha ricevuto la delegazione di Jenne in una due giorni vissuta con grande entusiasmo e nel quale è stato sottoscritto lo scorso 25 Aprile, l’atto di gemellaggio. In settembre  è prevista la visita a Jenne del sindaco Nardin e delegazione dappresso.

“Il gradito incontro con il collega sindaco Nardin – ha affermato il sindaco Pacchiarotti – con caratterizzazione conviviale, è stato un ulteriore tassello rafforzativo nel legame tra le due realtà, distanti a livello chilometrico ma ormai molto vicine nella condivisione di iniziative culturali e programmatiche come il concorso fotografico tuttora in atto. Saremo pertanto particolarmente lieti di accogliere  nella visita di settembre, il nostro comune gemellato con gli onori che merita”.

“Siamo certi – ha affermato invece il vice sindaco Cristiano Lauri – che queste iniziative portino un accrescimento reciproco tra realtà legate da storia, cultura letteraria e per l’appunto sulle orme del grande Fogazzaro. E’ stata per noi una emozione visitare i luoghi in cui visse lo scrittore letterato”.

Ad maiora!

Jenne e Montegalda, al via il gemellaggio sulle orme di Antonio Fogazzaro

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JENNE – Appuntamento in grande stile per il prossimo 25 Aprile 2023 quando la delegazione del comune di Jenne composta dal sindaco Giorgio Pacchiarotti, dal vicesindaco Cristiano Lauri, dal presidente della Pro-Loco Giovanni Proietti si recherà a Montegalda in provincia di Vicenza per formalizzare con ufficialità un gemellaggio tra le due realtà profondamente unite sulle orme del grande scrittore vicentino Antonio Fogazzaro.

Sarà il Sindaco di Montegalda Andrea Nardin ad accoglierli presso la sede Municipale alle ore 11.oo  e che già nello scorso novembre era stato ricevuto a Jenne per un primo incontro organizzativo. Dopo la cerimonia  è prevista una visita guidata nel territorio in cui visse Fogazzaro ed in particolare al Museo Civico ad egli dedicato, luogo in cui  trasse ispirazione per molte sue opere. E fu proprio nella residenza di Montegalda (per l’appunto Villa Fogazzaro-Colbanchini), che lo stesso scrittore ebbe ad ambientare parte del suo noto romando Piccolo Mondo Moderno. Attualmente una parte di questa splendida Villa è adibita a sede del Museo veneto delle Campane, una tra le più ricche e storiche collezioni italiane.

Il 25 Aprile inoltre a Montegalda si svolge la tradizionale Fiera di San Marco con la festa del “Bocolo” (bocciolo di rosa) organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il comune e sarà occasione per la delegazione jennese anche per apprezzarne la molteplicità di contenuti.

Ad Agosto 2023 poi  la delegazione Montegaldese  ricambierà la visita ufficiale e questa volta sarà Jenne ad accoglierli in grande stile. Il gemellaggio sarà occasione per tracciare un legame di approfodimento culturale, di amicizia e di confronto tra due realtà distanti geograficamente ma molto vicine e legate da questo filo conduttore di grande rilievo quale Antonio Fogazzaro. Lo stesso scrittore infatti ebbe ad ambientare la storia del suo romanzo “Il Santo” proprio nel borgo di Jenne e poi anche Subiaco, e con importanti riferimenti celebrativi sull’Alta Valle Aniene, ritenuta rigogliosa ed immersa nel silenzio. Il libro fu pubblicato nel 1905 e racconta l’ascesi mistica di tale Piero Maironi, che, dopo una vita dissoluta, fugge dal mondo per diventare monaco benedettino e pregare, lavorare, meditare, espiando le sue colpe nella pace e nell’isolamento del convento; screditato e osteggiato dalle autorità ecclesiastiche per le sue idee di rinnovamento, sarà costretto a lasciare il suo rifugio, morendo a Roma. Il romanzo fu messo all’Indice dei libri proibiti dalla reazione antimodernista di Papa Pio X.

Fogazzaro per scrivere il Santo ebbe a visitare i luoghi, e volle raggiungere a piedi il borgo di Jenne transitando per Subiaco, e proprio per cogliere l’essenza di quella selvaggia valle dell’Aniene.

 

17 Marzo, è giornata dell’unità nazionale e del tricolore

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JENNE – Oggi  17 marzo si celebra la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”. Una grande festa in occasione della ricorrenza del giorno di 152 anni fa in cui è stato proclamato il Regno d’Italia. Il 17 marzo 1861, approdo di un lungo e difficile percorso di unificazione nazionale e allo stesso tempo inizio della nostra Storia comune. La ricorrenza è stata istituita come festività civile, il 23 novembre del 2012 con la legge n. 222, con l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza e riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica. Per le scuole di ogni ordine e grado – a partire dall’anno scolastico in corso – sono previsti dall’art. 1, percorsi didattici, momenti di riflessione, iniziative e incontri celebrativi. Iniziative che hanno il fine di far conoscere gli eventi e il significato del Risorgimento, nonché di meditare sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’Inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione, anche alla luce della storia europea. Il comma 2 prevede l’insegnamento dell’Inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.

La scuola infatti è più di ogni altra istituzione il luogo deputato al consolidamento di radici e principi comuni per la formazione e l’evoluzione dell’unità nazionale. Nell’ambito del proprio ruolo, il Ministro Francesco Profumo ha invitato tutte le istituzioni scolastiche ad organizzare giornate di studio, dibattiti e convegni scientifici. Ma anche occasioni ricreative, aperte alla partecipazione delle famiglie e con l’ambizione di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. Tutto questo nel pieno rispetto dell’autonomia didattica e in collaborazione con Enti locali, Associazioni territoriali e Consulte provinciali degli studenti.

“La giornata odierna – spiega il sindaco Giorgio Pacchiarotti – ci pone di fronte importanti riflessioni sulla valenza dell’unità, sul senso profondo che le istituzioni rivestono all’interno del paese Italia, e nell’orgoglio di sentirsi italiani e riconoscersi nel tricolore”.

Decreto Milleproroghe: le disposizioni in materia di lavoro

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Roma – Il Ministero del Lavoro, con una nota, ricorda l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative“, il c.d. Decreto Milleproroghe.

Ecco alcune delle principali novità in materia di lavoro:

  • i termini per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, l’entrata in vigore delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 23/2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo è prorogata al 1° luglio 2023;
  • prorogata al 30 giugno 2025 la possibilità che la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi, ferma la condizione che l’agenzia di lavoro abbia comunicato all’utilizzatore l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore;
  • prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i c.d. lavoratori fragili di svolgere la prestazione in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
  • prorogato al 30 giugno 2023 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, di svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • prorogata a tutto il 2023 l’operatività del Fondo Nuove Competenze;
  • prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di adeguarsi alle norme inderogabili della disciplina di riforma del Codice del Terzo Settore;
  • prorogata fino al 2026 l’estensione a sette anni della possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell’azienda di lavoratori distanti sette anni dall’età pensionabile (c.d. isopensione).